Comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini (delibera 3/7 dell' 11 luglio 2007)

 
 

Il Comitato, previsto dall’art. 10 dalla Legge Regionale 30/02 e dall’art. 27 dello Statuto dell’Ater della Provincia di Roma, opera con le finalità di garantire la partecipazione e la collaborazione degli utenti all’attività aziendale.

In particolare, tratta le materie attinenti alla funzionalità e qualità dei servizi oggetto della Carta dei Servizi, nonché alla sua osservanza da parte degli organi e degli uffici aziendali.

Il Comitato ha il diritto-dovere di segnalare all’apposita Commissione Consiliare qualsiasi inosservanza della Carta dei Servizi, della normativa nazionale e regionale dello statuto e dei regolamenti dell’Azienda provvedendo:

a raccogliere le istanze, le domande, e le richieste su problematiche generali provenienti dai comitati, da singoli cittadini e da gruppi di assegnatari, inviandone, eventualmente, copia agli organi preposti dell’Azienda con proprio parere. In caso di istanze generalizzate in merito a contestazioni su spese a carico degli inquilini, disservizi, motivati e non anonimi, dei singoli uffici, interpretazione di norme e regolamenti, il Comitato ha facoltà di chiedere audizioni al Dirigente del Servizio competente in materia;
a formulare osservazioni, suggerire aggiustamenti e miglioramenti delle procedure in uso e a proporre eventuali modifiche;
a formulare parere preventivo e consultivo sulla Carta dei Servizi Aziendale;
a formulare parere consultivo sulle modifiche eventualmente proposte dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda sulla Carta dei Servizi Aziendale;
a monitorare, in collaborazione con l’Azienda, le situazioni più critiche e studiare proposte di soluzione, con particolare attenzione alla qualità, all’efficienza e alla tempestività dei servizi erogati e al rapporto tra Azienda e assegnatari.

Il Comitato, inoltre, ha il diritto di conoscere preventivamente gli atti ufficiali e le comunicazioni generali che vengono inviate agli utenti per poterle osservare.